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Decreto di approvazione dell’opera “Elementi di Astronomia” di Giuseppe Settele, a sostegno del sistema eliocentrico

Papa Pio VII
16 agosto 1820

In risposta alla lettera inviatagli nel marzo del 1820 da Giuseppe Settele, docente di ottica e Astronomia alla Sapienza di Roma, allo scopo di chiedere l’approvazione del suo manuale Elementi di Astronomia nel quale veniva esposto il sistema eliocentrico, opera in un primo tempo ritenuta sospetta dal Cardinale Segretario del Sant’Uffizio P. Filippo Anfossi, il romano Pontefice Pio VII emana il seguente decreto di approvazione. Con esso si dichiara non sussistere ormai alcun motivo per continuare a sostenere il sistema copernicano soltanto ex suppositione, essendo ormai l’affermazione del copernicanesimo una sentenza comune fra tutti gli astronomi, compresi gli autori cattolici. È il primo documento ufficiale della Chiesa di Roma che, con tale affermazione, chiude in sede formale la vicenda galileiana. Va comunque notato che fin dall’edizione del 1758 dell’Indice dei libri proibiti non vi è più traccia del generico riferimento di proibizione alle opere che sostenevano il sistema copernicano, sebbene i singoli titoli verranno espunti successivamente.

Decreto
Senza Luogo [Roma], 1820 VIII 16
Vol. I, fol 174v (copista Bruni)

 

Essendo state riferite a Sua Santità per Divina Provvidenza papa Pio VII, attraverso l’assessore del Sant’Uffizio, durante la consueta udienza, le richieste di Giuseppe Settele, professore di Ottica e di Astronomia presso l’Università Archiginnasio di Roma, circa la concessione di stampare l’opera Elementi di Astronomia, nella quale si espone la comune opinione degli astronomi del nostro tempo riguardo al duplice moto, diurno e annuale, della Terra, richieste che Sua Santità aveva rimesso alla Suprema Sacra Congregazione e al tempo stesso all’esame degli Eminentissimi e Reverendissimi Cardinali Generali Inquisitori; Sua Santità ha decretato che non sussiste ostacolo alcuno a che si possa sostenere l’affermazione di Copernico circa il moto della Terra, nel modo in cui adesso la si suole sostenere anche da parte degli autori cattolici. Ha inoltre stabilito di suggerire che nella stessa Opera si inseriscano alcune considerazioni con le quali si mostri che la suddetta affermazione [di Copernico], come ora viene comunemente sostenuta, non presenta più alcuna difficoltà; difficoltà implicate nei tempi precedenti prima delle successive osservazioni realizzate. [Il Papa Pio VII] ha altresì raccomandato che per l’esecuzione [di tali decisioni] si trasmettesse tutto ciò al Cardinal Segretario della Suprema Sacra Congregazione e al Maestro del Sacro Palazzo Apostolico; al quale si prescrive adesso il silenzio circa [le sue precedenti critiche in merito a] tale stampa, e si fa allo stesso presente che in futuro, per la stampa di tali opere, si chieda il permesso al Cardinal Vicario e non apponga la sua firma senza il permesso del Superiore del Suo Ordine.


 

Relatis SS D.N.D. Pio Divina Providentia Papae VI, in solita Audientia per R.P.D. Assessorem S. Officii precibus Josephi Settele Opticae, et Astronomiae in Romano Archigimnasio Professoris, pro concessione imprimendi Sua Astronomiae Elementa, in quibus tradit communem Astronomorum nostri temporis de motu duplici diurno, et annuo telluris sententiam, quasquidem preces Sanctitas Sua Supremae S. Congregationi remiserat simul etiam relatis Em.orum et R.morum DD. Cardinalium Generalium Inquisitorum Suffragiis; Sanctitas Sua Decrevit nihil obstare, quominus defendi possit Sententia Copernici de motu telluris, eo modo quo nunc ab auctoribus etiam Catholicis defendi solet. Mandavit insuper insinuari Oratori ut in ipso Opere nonnulla inserat quibus ostendat, supradictam sententiam, ut modo defenditur, non amplius iis dificultatibus esse obnoxiam; quibus ante posteriore observata prioribus temporibus implicabantur: Atque ista commisit pro exequutione significari Domino Cardinali a Secretis Supremae S. Congregationis, et Patri Magistro Sacris Palatii Apostolici, cui precepit silentum imponi quoad hanc impressionem, et eidem significari, ut imposterum propriis operibus imprimendis petat impressionis veniam a Domino Cardinale Urbis Vicario, hanc vero non apponat nomine proprio non omesso permissu Superiorum Sui Ordinis.

      

W. Brandmüller e E.J. Greipl (a cura di), Copernico Galilei e la Chiesa, fine della controversia (1820), gli atti del Sant’Uffizio, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1992, pp. 300-301.